Fondato da Andrea Mascetti nel 2004, lo Studio Legale Mascetti fornisce servizi professionali in campo giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto amministrativo, civile e penale. Punto di forza è il team di professionisti di cui si avvale, ognuno specializzato in una o più tematiche peculiari in modo da poter affrontare qualsiasi problema in modo mirato e proporre al cliente soluzioni frutto di integrazione e collaborazione multidisciplinare.
Lo SLM lavora in diversi campi. Tra questi è in grado di fornire assistenza, anche in ambito contenzioso, ad amministrazioni pubbliche e società a partecipazione pubblica, nei settori del diritto amministrativo, civile e penale: i professionisti che l’avvocato Andrea Mascetti coordina all’interno delle sedi di Varese e Milano assistono gli enti pubblici nelle procedure di affidamento di appalti e concessioni e nella fase di esecuzione del contratto; hanno inoltre maturato esperienza negli affidamenti in-house di pubblici servizi e nella costituzione di società miste pubblico-private. Lo SLM svolge attività difensiva degli enti pubblici nell’ambito di procedimenti penali e vertenze civili. Inoltre, si occupa anche di gestione dei beni del demanio e delle problematiche connesse al regime delle acque pubbliche, prestando assistenza anche innanzi ai Tribunali delle acque.
Le competenze dei professionisti e l’aggiornamento costante sull’evoluzione della normativa in materia di Enti e società pubbliche si evince anche negli articoli pubblicati sul sito dello Studio Legale Mascetti. Uno dei più recenti ad esempio, firmato dall’avvocato Matteo Parini, si propone di approfondire quanto contenuto nel nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) che si applicherà alle gare bandite dal 1° luglio: oltre a confermare il divieto per le imprese partecipanti alla gara di ribassare i costi della sicurezza prestabiliti dal Committente, introduce un analogo divieto di ribasso anche per i costi della manodopera. Recita così l’art. 41, comma 14, del nuovo codice, in applicazione del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 2, lettera t, della Legge n. 78/2022: “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”.
I costi della manodopera prestabiliti dal Committente sono ribassabili dall’impresa? È quanto si propone di chiarire, alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), l’avvocato Parini che all’interno dello Studio Legale guidato da Andrea Mascetti si occupa nello specifico di diritto amministrativo.
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